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Cbam dell'UE: nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere cosa fare per adeguarsi

Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/956 che introduce Il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("Carbon Border Adjustment Mechanism" o "CBAM").

L’obiettivo del regolamento è quello di contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in Paesi extra-UE, garantendo un prezzo equivalente per i prodotti importati nel territorio dell’Unione europea rispetto a quelli prodotti all’interno; allo stesso tempo, incentiva la riduzione delle emissioni di carbonio incoraggiando il ricorso a tecnologie più efficienti.


Il meccanismo CBAM

l meccanismo CBAM si applicherà a determinati prodotti la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta un alto rischio che le emissioni siano riallocate all’esterno dell’UE, quali alluminio, cemento, energia elettrica, concimi, ferro, acciaio. Nell’allegato 1 è riportata una lista dei codici doganali relativi ai prodotti cui si applica il regolamento che si consiglia di esaminare per verificare l’applicabilità alla propria azienda.

Il meccanismo si applica ai prodotti importati nel territorio doganale dell’Unione europea ed originari di paesi terzi, fatta eccezione per alcuni Paesi extra-UE appositamente esclusi dall’Allegato III del Regolamento ((attualmente Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla).

Di seguito uno schema delle principali tappe per l’implementazione del regolamento.



Fase 1 meccanismo CBAM: dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025

Fase transitoria necessaria alla raccolta dati e alla definizione delle metodologie definitive di gestione del sistema. In questo periodo gli importatori (coloro che per primi importano la merce sul mercato EU) dovranno comunicare con una periodicità trimestrale, le informazioni relative alle emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM senza pagare il prezzo del carbonio. La prima relazione dovrà essere presentata entro la fine del mese di gennaio 2024, con dati riferiti al quarto trimestre 2023.  In questa fase inizierà anche l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Fase 2 meccanismo CBAM: dal 1° gennaio 2026

Solo i soggetti autorizzati potranno importate le merci soggette a SBAM e dovranno dichiarare ogni anno (entro il 31 maggio dell’anno successivo) la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Sono previste sanzioni per la mancata restituzione dei certificati CBAM entro il termine previsto (fino a 100 Euro per ogni tonnellata di CO2 inclusa in certificati non restituiti). Inoltre, saranno previste sanzioni più elevate in caso di importazione nell’Unione europea di merci da parte di un soggetto diverso da un dichiarante CBAM autorizzato.


Cosa fare per adeguarsi?

Per prima cosa è necessario verificare con l’amministrazione e l’ufficio acquisti i codici doganali con i quali si importano la merce in Europa (vedi allegato 1).



Regolamento (UE) 2023-956 Impronta di carbonio in caso di importazione da extraCE (1)
.pdf
Scarica PDF • 1.02MB



Se si è soggetti a CBAM, tutte le informazioni necessarie agli importatori per assolvere gli obblighi di comunicazione derivanti dall’avvio del meccanismo sono disponibili sul sito web della DG TAXUD della Commissione e nella sessione del portale ETS dedicata al CBAM .


Per maggiori informazioni


Regolamento di esecuzione
.pdf
Scarica PDF • 2.55MB


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