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MUD 2023: scadenza, obblighi e novità

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Il MUD 2023 scade l’8 luglio 2023. Questa data limite è frutto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023 del DPCM 3 febbraio 2023. Infatti, la normativa prevede che il MUD deve essere presentato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri).


Chi deve presentare il MUD

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;

  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

  • I soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti o Imprese, hanno l’obbligo di presentazione del MUD solo nell’eventualità che abbiano prodotto rifiuti pericolosi.


Sanzioni

Il soggetto che non effettua la comunicazione ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.





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